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ORDINANZA N° 350 DEL 01.08.2023

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE RIGUARDANTE IL TAGLIO DI SIEPI, PIANTE, ARBUSTI E ALBERI CHE INVADONO I CONFINI DELLA SEDE STRADALE COMUNALE

 I L S I N D A C O
 
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 301 del 29.01.2020 con la quale si ordinava a tutti i proprietari, possessori o conduttori dei fondi frontisti delle strade pubbliche e/o private comunali:
 
1) Di provvedere alla potatura di siepi, piante, arbusti e alberi radicati sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità ai fini della viabilità e pericolo all’incolumità pubblica perché piegati dal vento e dalle piogge degli ultimi giorni;
 
2) Di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione e per l’incolumità pubblica anche in previsione di ulteriori eventi metereologici avversi
 
ACCERTATO che ai bordi delle strade risulta lo sviluppo di alberature e siepi che protendono tronchi, rami e foglie verso le sedi stradali invadendole e creando ostacolo alla visibilità ed alla leggibilità della segnaletica e rappresentando altresì un pericolo per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi metereologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e nevicate;
 
PRESO ATTO degli eccezionali eventi meteorologici avvenuti negli scorsi anni e l’incremento di questo tipo di fenomeni;
 
DATO ATTO che il perdurare di tali situazioni può determinare pericoli per la sicurezza della viabilità e la pubblica incolumità;
 
RITENUTO urgente ed indifferibile la necessità che, i proprietari/conduttori dei terreni prospicienti le strade comunali sia pubbliche che private, effettuino interventi di manutenzione consistenti nel taglio gli alberi e di rami, cresciuti entro la fascia di rispetto e quelli che si protendono sulle strade medesime o pericolanti;
 
Sebbene sia vigente il REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 il 30.09.2013 che all’art. 73 recita:
“Art. 73- Obblighi dei proprietari e dei conduttori di terreni
1. I proprietari ovvero i conduttori dei fondi adiacenti a strade di uso pubblico hanno l’obbligo di:
a) mantenere le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.
b) abbattere, nel rispetto della vigente normativa, alberi pericolanti che minaccino di cadere, rimuovendoli nel più breve tempo possibile;
c) rimuovere nel più breve tempo possibile, alberi e ramaglie che per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sulla sede stradale;
d) evitare che gli alberi e le piante vadano a contatto con linee elettriche aeree
 
2. E’ fatto obbligo ai proprietari ovvero ai conduttori dei terreni frontisti e/o confinanti di torrenti, rii, fossi, scoli e corsi d’acqua in genere di provvedere alla pulizia delle sponde e degli alvei, in particolare tagliando e rimuovendo la vegetazione arborea ed in generale ogni materiale che possa costituire ostacolo al deflusso delle acque.
 
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 100,00 a €. 500,00.”
 
RITENUTO che, in queste situazioni dal punto di vista meteorologiche estreme per le quali si è constatato un peggioramento delle condizioni di stabilità degli arbusti e degli alberi prospicienti le strade comunali sia pubbliche, che private;
 
VISTI gli artt. 29, 30, 31 e 32 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada);
 
VISTI gli artt. 14 e 21 del Regolamento 29 giugno 1999, n. 1 Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
 
VISTI gli artt. 892, 893, 894, e 896 del Codice Civile;
 
RIBADITA la vigenza del Regolamento di Polizia Rurale ed in particolare l’art. 73;
 
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
 
O R D I N A
 
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESORI O CONDUTTORI dei fondi frontisti delle strade pubbliche e/o private comunali,
 
1) Di provvedere alla potatura di siepi, piante, arbusti e alberi radicati sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata o limitazioni della visibilità ai fini della viabilità e pericolo all’incolumità pubblica perché piegati dal vento e dalle piogge degli ultimi giorni;
 
2) Di provvedere al taglio di tutte le piante che insistono sulla fascia di rispetto di mt. 3 dal bordo esterno della carreggiata e la rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione e per l’incolumità pubblica anche in previsione di ulteriori eventi metereologici avversi;
 
A V V E R T E
 
I predetti PROPRIETARI, POSSESSORI O CONDUTTORI, che le operazioni di taglio di cui alla presente ordinanza dovranno essere effettuate entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo/notifica/presa conoscenza della presente ordinanza e che dovranno attenersi alle seguenti modalità:
 
1. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d’arte nel rispetto delle norme di polizia forestale, per quanto applicabili alla presente ordinanza;
 
2. Rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
 
3. Concordare con il Comune di Rialto per quanto concerne le modalità di esecuzione dei lavori al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità;
 
4. I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione Comunale, ove necessario, previa informazione alla Prefettura, procederà d’ufficio, con la segnalazione all’autorità del mancato rispetto dell’ordinanza, con la corresponsione della sanzione amministrativa ed in ultimo con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate, all’esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
 
5. Resta nella facoltà dell’Amministrazione procedente addebitare ai proprietari/conduttori dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
 
6. Indipendentemente dagli interventi di cui al comma 5 è fatta salva ogni azione sanzionatoria da parte dell’Amministrazione competente, e i proprietari/conduttori rimarranno responsabili dei danni verificatisi per cause riconducibili ad inosservanza della presente ordinanza;
 
COMUNICA
 
Che i trasgressori della presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionati ai sensi del Codice della Strada con sanzione amministrativa pecuniaria oltre all’applicazione della sanzione prevista del regolamento di polizia rurale oltre all’obbligo di rifondere le spese necessarie a far effettuare con idonei mezzi meccanici ed attrezzature, la potatura delle siepi in questione; resta impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.
Che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione ovvero dalla piena conoscenza del provvedimento.
La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.
 
DISPONE
 
La massima pubblicità della presente Ordinanza, tra l'altro, mediante:
• Affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio Comunale;
• Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune, nonché tramite i canali mediatici istituzionali;
• Trasmissione della presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri Forestali di Calice Ligure.
Il presente atto è reso noto al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito dell’Ente www.comune.rialto.sv.it e mediante affissione in luoghi pubblici.
A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.
 
Rialto (SV), li 01.08.2023
 
IL SINDACO
(Valentina DOGLIO)
Ordinanza (Dimensione: 358.2KB)
IL TERRITORIO Vai alla google map
POPOLAZIONE: 533 abitanti
ALTITUDINE: min.100 max.1386 mt.
SUPERFICIE: 19.84 KMq
FRAZIONI: Annunziata, Berea, Bianchi, Calvi, Cheirano, Chiazzari, Mulino, Piazza Vecchia, Vene e Villa.
PROSSIMI EVENTI